Art. 10.
(Formazione).

      1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, istituisce borse di studio per la formazione del personale coinvolto nelle attività disciplinate dalla presente legge, anche presso istituzioni private o

 

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straniere, e per l'incentivazione della ricerca nel campo oggetto della medesima legge.
      2. Il numero e le modalità di assegnazione delle borse di studio sono annualmente stabiliti con il decreto di cui al comma 1 nel limite massimo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.
      3. Le regioni promuovono l'aggiornamento permanente degli operatori sanitari e amministrativi coinvolti nelle attività disciplinate dalla presente legge.